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Legge 155 del 2017: un cambio epocale

Cambia quindi il principio ispiratore delle procedure concorsuali, che non devono più essere intese secondo approcci liquidatori-sanzionatori, ma come procedure finalizzate al risanamento dell’impresa. Il fine è quello di salvaguardare lavoratori e creditori.

Alla base delle nuova legge è la necessità di introdurre una procedura che possa far emergere tempestivamente lo stato di crisi nonché la perdita della continuità aziendale. Un’esigenza che è emersa in modo ancor più accentuato nei periodi di forte crisi economica e finanziaria dove l’imprenditore, restio ad ammettere e a far presente il proprio stato di crisi, portava la propria impresa ad una situazione insanabile. Ne conseguiva che l’accesso alla procedura di risanamento avveniva troppo tardi, quando le risorse finanziarie erano ormai sfinite e la continuità aziendale compromessa. Situazione che non giovava a nessuno: né ai portatori di interesse né all’imprenditore stesso.

Possiamo parlare di un cambiamento epocale che, oltre alla revisione degli istituti concorsuali e preconcorsuali, modifica in parte anche il libro V del codice civile, sezione che contiene e norma le imprese e le società. Le parti che vengono riviste e modificate sono sostanzialmente:

  • Titolo II, riguardante gli assetti organizzativi dell’impresa;
  • Titolo V, relativo agli assetti organizzativi societari, la responsabilità degli amministratori, la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, le cause di scioglimento delle società per azioni;
  • Titolo VI, inerente la disciplina dell’insolvenza delle società cooperative.

Nuovo Codice della Crisi d’Impresa: cosa cambia per un imprenditore?

L’impatto che la normativa ha già avuto ed avrà soprattutto sulle PMI italiane è rilevante a tal punto che l’imprenditore dovrà cambiare il proprio modo di fare impresa. Scopo della normativa è quello di far emergere lo stato di crisi, attraverso l’istituzione di assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Si presuppone infatti che tanto più l’intervento risanatore è tempestivo tanto maggiore sarà la possibilità di preservare il valore dell’impresa in crisi.

PER APPROFONDIRE: La responsabilità degli amministratori nella crisi aziendale

L’imprenditore abituato a vivere giorno per giorno la propria attività, senza badare o dare troppa importanza alla programmazione, considerandola una mera burocrazia o perdita di tempo, dovrà ora cambiare mindset. È necessario introdurre alcuni elementi fondamentali che permettono di percepire e catturare ogni malessere economico e finanziario dell’impresa: un budget, un business plan, un cash flow, un piano di tesoreria.

Non ci si dovrà limitare alla semplice tenuta della contabilità, ma si dovrà sviluppare un sistema di controllo di gestione e un sistema di risk management che possano tutelare impresa e amministratore. Proprio così: anche l’amministratore, in quanto la mancata implementazione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato a natura e dimensioni dell’azienda è onere e responsabilità dell’amministratore. Con la legge delega viene infatti introdotta la quantificazione del danno risarcibile in caso di accertamento della responsabilità dell’amministratore relativa al mancato intervento tempestivo.

Tutto questo può essere sintetizzato in poche parole: basta navigare a vista, occorre avere una chiara e concreta pianificazione della propria azienda per tutelare se stessi e tutti i portatori di interesse.

Come prevenire e affrontare la crisi d'impresa

Prevenire è meglio che curare. Affermazione, questa, che risulta più che mai appropriata. Il fine della riforma è di fare emergere in modo tempestivo e anticipato lo stato di crisi, prima che questa diventi irreversibile. Nella legge delega vengono inoltre chiariti i due stati ovvero quello originariamente definito di crisi, modificato successivamente in squilibrio che se non gestito per tempo e in modo efficace si aggrava fino a trasformarsi in insolvenza con tutte le conseguenze del caso. Non deve pertanto venire meno la continuità aziendale.

Parole d’ordine: previsione e pianificazione. Non bisogna più limitarsi a vedere come l’impresa ha performato ma come performerà. Risulta quindi d’obbligo per l’imprenditore considerare come uno dei tasselli principali dell’adeguato assetto organizzativo l’implementazione di un corretto ed efficace sistema di controllo di gestione. Esso permette all’azienda di sviluppare un sistema di pianificazione in ottica forward looking non solo nell’analisi di dati economici ma esteso anche all’analisi dei flussi finanziari in ottica prospettica. Ci si dovrà accertare che l’impresa sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni in un lasso di tempo di 6-12 mesi, ancora meglio se 24 mesi.

Sebbene l’art. 12 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 stabilisce il perimetro di applicazione degli strumenti di allerta oltre a chiarire i casi di esclusione, al comma 2 ex. Art. 13 vengono elencati i 7 indici di allerta elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili su espressa delega. Di seguito elenchiamo i summenzionati 7 articoli:

  1. Patrimonio netto;
  2. DSCR;
  3. Indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
  4. Indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  5. Indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto tra cash flow e attivo;
  6. Indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  7. Indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

A tal proposito è bene fare due importanti riflessioni ovvero:

  • per indici occorre che vi sia in essere un sistema di controllo di gestione in quanto il loro calcolo richiede una visione prospettica dell’azienda (ad esempio nel caso del DSCR);
  • l’impresa non può e non deve limitarsi al semplice e mero calcolo degli indici. L’adeguamento alla normativa deve essere visto come un’opportunità per migliorare i processi interni e implementare un sistema di risk management, e non come un’ulteriore burocrazia e perdita di tempo e denaro.

Legge 155/2017 e accesso ai finanziamenti

Il problema finanziario legato alla tensione della liquidità che sta attanagliando sempre di più le PMI italiane, oltre ad incidere sul calcolo del DSCR, trova come una delle principali fonti di risorse il sistema bancario. Sistema che, negli ultimi anni, ha dato una decisa stretta portando non poche difficoltà alle PMI.

Sono infatti intervenuti due fondamentali novità. Da un lato il regime imposto da Basilea 3 che, oltre a stabilire requisiti patrimoniali più severi, impone alle banche una gestione più prudente di concessione del credito. Dall’altro è entrato in vigore il principio contabile internazionale IFRS9 che impone un approccio prospettico di forward looking, ovvero non solo basato sulle perdite già verificate (come previsto dal precedente IAS 39) ma sulle perdite ipotizzate in via prospettica.

Ancora una volta la pianificazione aziendale, la visione prospettica ed il controllo di gestione assumono rilevante importanza non solo come parte integrante dell’adeguato assetto organizzativo e di una migliore gestione aziendale, ma anche per favorire l’azienda nell’accesso al credito.

Cosa si intende con adeguato assetto organizzativo?

Il tanto citato “adeguato assetto organizzativo” non è un dato standard ed identico per ogni azienda ed attività. Questi deve essere adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e al settore in cui l’azienda opera, sempre però tenendo presente che deve essere idoneo alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. Risulta quindi fondamentale analizzare l’ambiente interno dell’impresa per poter conoscere non solo la complessità della struttura, l’organigramma e la competenza del personale, ma anche la sensibilità di chi prende le decisioni. La complessità di un’impresa non è dipendente solo dalla sua dimensione.

L’organo collegiale e l’organo di controllo si occupano di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo. Non sono però da trascurare tutte quelle imprese nelle quali non esistono questi due organi. Tale mancanza non vuol dire che si potrà omettere l’implementazione dell’adeguato assetto organizzativo, né tanto meno la segnalazione della crisi e della perdita di continuità aziendale.

È quindi utile implementare nelle imprese di dimensioni ridotte un sistema di controllo che, sebbene possa apparire minimale, sia in grado di verificare:

  • da un punto di vista economico, il controllo della struttura dei costi e dei ricavi attesi, e del punto di pareggio;
  • da un punto di vista finanziario, la capacità dell’impresa di far fronte alle proprie obbligazioni rimborsando i debiti attraverso il flusso operativo.

Minimo processo che potrebbe essere sintetizzato con: budget e cash flow previsionale, chiusure periodiche e analisi degli scostamenti, individuazione dei principali indicatori economico finanziari (MOL e PFN), stress test.

Conclusione

Sicuramente l’introduzione del nuovo Codice della Crisi d’Impresa rappresenta non solo un cambio importante della normativa ma richiede allo stesso tempo un cambio radicale e mentale di molti imprenditori e soprattutto delle PMI.

Non bisogna però vedere questo momento come un ulteriore aggravio burocratico, ma come occasione per migliorare l’organizzazione dell’imprenditoria italiana ed ottimizzarne i risultati. Il tutto grazie anche ad una diversa struttura organizzativa basata non solo sulla classica contabilità ma anche su un approccio più gestionale con visione prospettica.

Re-Solution Hub Società Benefit nasce proprio per aiutare ed affiancare le aziende ad affrontare questo importante cambiamento e supportale nella crescita.