Aggiornamento PPWR: cosa contiene davvero la dichiarazione di conformità
Il Regolamento (UE) 2025/40, il PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation, si applica dal 12 agosto 2026. Il calendario è progressivo: i requisiti che incidono sulla progettazione degli imballaggi (riusabilità, contenuto riciclato, etichettatura armonizzata ecc.) maturano tra il 2028 e il 2030, e diversi atti attuativi della Commissione non sono ancora stati adottati.
Ad oggi, l’applicazione del regolamento dal 12/08/2026 chiede un adempimento di natura documentale.
Per ciascuna tipologia di imballaggio il “fabbricante” DEVE predisporre una dichiarazione di conformità, sostenuta da una documentazione tecnica e conservata a disposizione delle autorità.
La prima domanda: RIENTRI NEL PERIMETRO?
Verifica se
- progetti l’imballaggio o lo fai progettare;
- fabbrichi l’imballaggio o lo fai fabbricare;
- scegli materiali, formato o specifiche tecniche;
- commercializzi l’imballaggio con il tuo nome o marchio;
- vendi a marchio proprio imballaggi o prodotti imballati realizzati da altri.
Se appartieni anche solo ad una di queste categorie, hai individuato una possibile qualifica PPWR e la tua azienda rientra nella denominazione di “fabbricante” (ex Art. 3 par. 1 punto 13)
ATTENZIONE: la qualifica va determinata per ogni linea di prodotto.
La parte che richiede più tempo: LA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Per garantire la conformità con la normativa il documento tecnico deve contenere, dove applicabile, i seguenti punti:
- Un’analisi e valutazione dei rischi di non conformità, che l’Allegato richiede espressamente e la cui assenza rende il fascicolo incompleto.
- Descrizione generale dell’imballaggio e dell’uso cui è destinato;
- Progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;
- Descrizioni e spiegazioni necessarie a leggere disegni e schemi;
- Elenco delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle altre specifiche tecniche usate per misurazioni e calcoli, con indicazione delle parti applicate;
- Descrizione qualitativa di come sono state effettuate le valutazioni degli artt. 6, 10 e 11 (riciclabilità, riduzione e riusabilità degli imballaggi);
- Relazioni sulle prove;
Sviluppi normativi futuri
La prospettiva a lungo termine prevede l’adozione di ulteriori provvedimenti quali:
- L’introduzione delle classi di riciclabilità A/B/C: si applicano dal 1° gennaio 2030, o 24 mesi dopo gli atti delegati dell’art. 6, par. 4, se posteriore.
- La dichiarazione sul contenuto riciclato negli imballaggi di plastica: dal 1° gennaio 2030, o 3 anni dopo l’atto di esecuzione dell’art. 7, par. 8.
- L’etichettatura armonizzata: dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo gli atti di esecuzione, se posteriore.
- La minimizzazione di peso e volume e limite del 50% allo spazio vuoto: dal 1° gennaio 2030.
COME possiamo esservi utili
La chiave per svolgere il lavoro in questa fase è l’ordine, per non dover rifare tutto ad ogni aggiornamento della normativa.
Come procediamo noi:
- Determinazione del ruolo PPWR per linea di prodotto, e allineamento con i fornitori sull’obbligo informativo.
- Mappatura del catalogo imballaggi: materiali, componenti integrati e separati, pesi, fornitori. È la base che serve per ogni scadenza da qui al 2030.
- Impostazione delle verifiche sulle sostanze con approccio graduale, concentrando le analisi solo se e dove servono.
- Redazione di documentazione tecnica e dichiarazione
- Aggiornamento periodico, per sapere quando e perché rimettere mano alla dichiarazione.
La tua azienda rientra nel perimetro della normativa?
Se vuoi un riscontro concreto parliamone assieme.
Contattaci a: info@resolutionhub.it