Il 27 settembre 2026 diventano applicabili le nuove regole sulla comunicazione ambientale. Sono contenute nel D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che ha recepito la direttiva (UE) 2024/825, la cosiddetta ECGT, Empowering Consumers for the Green Transition, modificando il Codice del Consumo.
Due punti critici nel merito del recepimento:
- NON ci sono regimi transitori, le regole si applicano a tutte le comunicazioni commerciali in essere a quella data, comprese le confezioni già stampate e i cataloghi in distribuzione.
- Alcuni dei divieti non ammettono difesa nel merito. Il decreto ha inserito alcune condotte nell’art. 23 del Codice del Consumo, cioè nell’elenco delle pratiche considerate ingannevoli in ogni caso. Per l’intervento dell’AGCM è sufficiente l’esistenza della condotta.
TRE CASI PRATICI
Un modo veloce per comprendere la portata della direttiva è confrontare il suo effetto su tre espressioni che si possono trovare comunemente sui prodotti in commercio.
- “Il prodotto è carbon neutral/impatto 0”: vietata in ogni caso, se la neutralità deriva da compensazione (es. piantumazione di alberi). La certificazione di parte terza non salva l’asserzione. Dalla legge è inquadrata come condotta vietata, quale che sia la qualità della prova. Rientrano nella stessa formula «neutrale dal punto di vista climatico», «net zero», «impronta di CO2 ridotta», «compensazione climatica» … (art. 23, comma 1, lett. d-quater).
- “Il packaging è ecologico”: vietata, tranne nel caso in cui sia dimostrata l’“eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”. Questa è provabile solo in tre modi: marchio Ecolabel EU, un marchio nazionale di qualità ecologica di tipo I ufficialmente riconosciuto, o la migliore classe di prestazione prevista da un’altra norma europea. Certificazioni come ISO 14001, EPD, LCA o impronta di carbonio di prodotto non rientrano in nessuno dei tre canali.
- “Il prodotto ha origine al 50% da materiale riciclato post-consumo”: ammessa, se documentata. L’asserzione specifica, quantificata e con perimetro limitato esce dal divieto, ma va sostenuta con evidenze, come dichiarazioni dei fornitori e calcoli della composizione.
DETTAGLI RILEVANTI
- Il nome del prodotto è un’asserzione ambientale. Se una linea si riferisce a tematiche di sostenibilità utilizzando “Green…” o “Eco-” è soggetta ai divieti come qualsiasi altro tipo di asserzione
- Alle asserzioni generiche non basta rimandare a una pagina Web, la chiarificazione deve essere sullo stesso annuncio/mezzo.
- L’art. 23 vieta anche di presentare come tratto distintivo requisiti già imposti per legge. Per esempio, non si può dichiarare che il proprio prodotto sia privo di “sostanze nocive” riferendosi a sostanze che sono già vietate dalla legge all’interno della categoria di prodotti di riferimento.
COME possiamo esservi utili
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Adesso più che mai gli obiettivi e le dichiarazioni di sostenibilità di un’impresa devono basarsi su misurabilità, scadenze precise e assegnazione di risorse per essere giustificabili.
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