Regolamento PPWR Packaging and Packaging Waste Regulation

Aggiornamento PPWR: cosa contiene davvero la dichiarazione di conformità

Il Regolamento (UE) 2025/40, il PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation, si applica dal 12 agosto 2026. Il calendario è progressivo: i requisiti che incidono sulla progettazione degli imballaggi (riusabilità, contenuto riciclato, etichettatura armonizzata ecc.) maturano tra il 2028 e il 2030, e diversi atti attuativi della Commissione non sono ancora stati adottati.

Ad oggi, l’applicazione del regolamento dal 12/08/2026 chiede un adempimento di natura documentale.

Per ciascuna tipologia di imballaggio il “fabbricante” DEVE predisporre una dichiarazione di conformità, sostenuta da una documentazione tecnica e conservata a disposizione delle autorità.

 

La prima domanda: RIENTRI NEL PERIMETRO?

Verifica se

  • progetti l’imballaggio o lo fai progettare;
  • fabbrichi l’imballaggio o lo fai fabbricare;
  • scegli materiali, formato o specifiche tecniche;
  • commercializzi l’imballaggio con il tuo nome o marchio;
  • vendi a marchio proprio imballaggi o prodotti imballati realizzati da altri.

Se appartieni anche solo ad una di queste categorie, hai individuato una possibile qualifica PPWR e la tua azienda rientra nella denominazione di “fabbricante” (ex Art. 3 par. 1 punto 13)

ATTENZIONE: la qualifica va determinata per ogni linea di prodotto.

 

La parte che richiede più tempo: LA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Per garantire la conformità con la normativa il documento tecnico deve contenere, dove applicabile, i seguenti punti:

  1. Un’analisi e valutazione dei rischi di non conformità, che l’Allegato richiede espressamente e la cui assenza rende il fascicolo incompleto.
  2. Descrizione generale dell’imballaggio e dell’uso cui è destinato;
  3. Progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;
  4. Descrizioni e spiegazioni necessarie a leggere disegni e schemi;
  5. Elenco delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle altre specifiche tecniche usate per misurazioni e calcoli, con indicazione delle parti applicate;
  6. Descrizione qualitativa di come sono state effettuate le valutazioni degli artt. 6, 10 e 11 (riciclabilità, riduzione e riusabilità degli imballaggi);
  7. Relazioni sulle prove;
 

Sviluppi normativi futuri

La prospettiva a lungo termine prevede l’adozione di ulteriori provvedimenti quali:

  • L’introduzione delle classi di riciclabilità A/B/C: si applicano dal 1° gennaio 2030, o 24 mesi dopo gli atti delegati dell’art. 6, par. 4, se posteriore.
  • La dichiarazione sul contenuto riciclato negli imballaggi di plastica: dal 1° gennaio 2030, o 3 anni dopo l’atto di esecuzione dell’art. 7, par. 8.
  • L’etichettatura armonizzata: dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo gli atti di esecuzione, se posteriore.
  • La minimizzazione di peso e volume e limite del 50% allo spazio vuoto: dal 1° gennaio 2030.
 

COME possiamo esservi utili

La chiave per svolgere il lavoro in questa fase è l’ordine, per non dover rifare tutto ad ogni aggiornamento della normativa.

Come procediamo noi:

  1. Determinazione del ruolo PPWR per linea di prodotto, e allineamento con i fornitori sull’obbligo informativo.
  2. Mappatura del catalogo imballaggi: materiali, componenti integrati e separati, pesi, fornitori. È la base che serve per ogni scadenza da qui al 2030.
  3. Impostazione delle verifiche sulle sostanze con approccio graduale, concentrando le analisi solo se e dove servono.
  4. Redazione di documentazione tecnica e dichiarazione
  5. Aggiornamento periodico, per sapere quando e perché rimettere mano alla dichiarazione.

La tua azienda rientra nel perimetro della normativa?

Se vuoi un riscontro concreto parliamone assieme.

Contattaci a: info@resolutionhub.it